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RINNOVO PATENTI

RINNOVO PATENTI

L’ambulatorio si occupa del rinnovo delle patenti di guida curandone tutti gli aspetti medico-legali.

La patente deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria e dell’età del conducente. La scadenza della patente è riportata sul documento di guida al punto 4.b.

Quando si deve rinnovare e in cosa consiste il rinnovo?

Per le patenti A e B la patente va rinnovata:

  • ogni 10 anni per chi non ha ancora compiuto 50 anni
  • ogni 5 anni per chi ha un’età compresa tra i 50 ed i 70 anni
  • ogni 3 anni per chi ha un età compresa tra i 70 e gli 80 anni
  • ogni 2 anni per chi ha più di 80 anni.

Non può essere rinnovata prima di quando mancano 4 mesi alla data di scadenza. Può essere rinnovata anche dopo la scadenza riportata sul documento di guida ma dopo la data di scadenza non è consentito guidare, pena una sanzione amministrativa ed il ritiro immediato del documento di guida. Dopo il primo rinnovo dall’entrata in vigore del decreto del 2013 che stabilisce “la regola del compleanno”, sulla patente verrà riportata la data di scadenza coincidente con la data del proprio compleanno.

Il rinnovo consiste in una visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici ed idoneità alla guida da parte di medici abilitati. Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente. Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo indicato dal titolare in fase di rinnovo.

Quanto costa?

Il costo per il rinnovo si compone delle voci seguenti:

  • Visita medica presso Mediclinica €40,00
  • diritti della Motorizzazione €10,20 e Imposta di bollo €16,00
  • Spese di spedizione (€6,86).

Che documenti sono necessari per il rinnovo?

Per il rinnovo è necessario presentare al medico competente i seguenti documenti:

  • Patente in scadenza/scaduta
  • Documento di riconoscimento in corso di validità (se patente scaduta)
  • Codice Fiscale
  • Foto recente formato tessera
  • Attestazione di pagamento PAGOPA di €26,20 per diritti di motorizzazione e imposta di bollo effettuabile registrandosi co SPID al Portale dell’automobilista
  • Per i soggetti diabetici scheda compilata dallo specialista diabetologo appartenente a struttura pubblica.

Cosa fare se non si riceve la patente?

Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:

  • numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
  • numero verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente.

Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. L’interessato dovrà chiedere la creazione e l’invio di una nuova patente contattando il numero verde 800232323 oppure l’email uco.dgmot@mit.gov.it: nell’email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).

Cosa fare se la patente è rovinata o smarrita.

In questo caso la patente deve essere solo duplicata e non rinnovata. E’ necessario pertanto recarsi presso la Motorizzazione oppure presso un’Autoscuola.

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